Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale

 

DOI: 10.69109/NLD2_LE

di Elisabetta Lucci, DIITET-CNR

 

Alla fine di ottobre 2024 il DIITET ha accolto una nuova collaboratrice amministrativa, Elisabetta Lucci, proveniente dall’Istituto di Inquinamento Atmosferico (IIA) del CNR, sede Secondaria di Roma situata presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con una consolidata esperienza nell’ambito del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dall’autorità competente ai fini dell’esercizio di alcune tipologie di installazioni produttive industriali (tra cui Raffinerie, Centrali Termo Elettriche, Impianti Chimici, Piattaforme off-shore) che possono produrre danni ad elevato impatto ambientale. Per raggiungere gli obiettivi e le prestazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/06 è necessario l’adeguamento di detti impianti alle migliori tecniche disponibili (MTD, o BAT – Best Available Techniques) tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), in attuazione della direttive 2010/75/UE e 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control Directive), IPPC e Industrial Emission Directive – IED e dalla Legge 241/1990 che stabilisce i principi generali riguardo i procedimenti amministrativi, come la partecipazione, la pubblicità, la motivazione degli atti, e il rispetto dei termini di rilascio.

Le principali fasi inerenti al procedimento amministrativo ad istanza di parte di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono le seguenti:

  1. Presentazione della domanda: Il gestore dell’installazione industriale deve presentare una istanza di AIA corredata da una relazione tecnica che descrive l’impianto e l’attività, il suo impatto sull’ambiente e le misure di prevenzione e mitigazione degli impatti. La domanda deve essere accompagnata da una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o da una valutazione preliminare, se applicabile e deve contenere una sintesi non tecnica dei dati e l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico. La L. 241/90 impone che la domanda sia chiara, completa e motivata secondo i modelli resi disponibili sul sito del Ministero dell’ambiente affinché la pubblica amministrazione possa effettuare una valutazione adeguata.
  2. Avvio del procedimento: entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata e qualora queste risultino incomplete, la Commissione AIA-IPPC, potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Se la domanda rispecchia i criteri imposti dalla L. 241/90 si procede alla comunicazione al Gestore dell’avvio del procedimento di AIA.
  3. Pubblicazione, consultazione e partecipazione del pubblico: per garantire la trasparenza e permettere osservazioni da parte del pubblico interessato entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l’autorità competente pubblica nel proprio sito web l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Inoltre, l’articolo 7 della Legge 241/90 stabilisce l’obbligo di dare pubblicità dell’avvio del procedimento per permettere a terzi interessati di intervenire.
  4. Convocazione della Conferenza dei servizi: L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, acquisiti il Parere istruttorio conclusivo (PIC) da parte della Commissione AIA ed il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) da parte di ISPRA, convoca apposita Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, rappresentate dal Responsabile unico delle Amministrazioni Centrali individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, nonché, gli enti che devono esprimere pareri sul progetto (es. amministrazioni locali, ARPA, etc.). Le riunioni possono svolgersi sia in modalità asincrona che sincrona ai sensi della L- 241/90. Ogni soggetto coinvolto esamina la documentazione presentata, fornisce eventuali osservazioni e richieste di integrazione o chiarimenti questo spesso porta alla convocazione di ulteriori riunioni di Conferenze dei Servizi.
  5. Decisione della conferenza dei servizi: Il procedimento si conclude valutate le prescrizioni del PIC e l’Autorità Competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della medesima (salvo proroghe). La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di diniego, deve fornire una motivazione chiara e dettagliata, in linea con i principi della L. 241/90. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso acquisiti nell’ambito della conferenza dei servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
  6. Pubblicazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale: L’AIA è messa tempestivamente a disposizione del pubblico e si dà avvio all’attività di controllo e monitoraggio dell’attuazione delle prescrizioni in essa riportate da parte del Gestore.

L’AIA è un procedimento tecnico-giuridico piuttosto complesso e stante la rigidità della legge ad imporre limiti temporali ristrettivi per ogni sua fase, è essenziale garantirne il rispetto, al fine di evitare sospensioni o decadenze del medesimo procedimento. Tutto ciò è realizzabile attraverso una gestione attenta del flusso della documentazione richiesta e prodotta agli atti dell’autorità competente; un buon coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte, risolvendo potenziali conflitti di interesse o pareri discordanti; una buona capacità di gestione delle osservazioni e obiezioni del pubblico e capacità di gestire un flusso efficiente delle informazioni anche mediante l’utilizzo di apposite piattaforme digitali, atte a garantire trasparenza, partecipazione ed efficacia nel processo amministrativo, riducendo il rischio di contenziosi.

 

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